Dapprima
è necessario individuare i "tassi di conversione"
fissi stabiliti dai Paesi Aderenti così come disciplinato dall'art.4
del Regolamento CE n.1103/97.
Dopodichè , visto il disposto dall'art.5 del citato Regolamento
CE, si terrà conto che gli importi monetari da pagare o contabilizzare,
in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro,
sono arrotondati in eccesso o per difetto al centesimo più
vicino e se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato
che si pone a metà l'importo deve essere arrotondato per eccesso.
Questo vuol dire, ad esempio, che 1,114 è arrotondato a 1,11
mentre sia 1,115 che 1,116 sono arrotondati a 1,12.
Detto ciò , al fine di una corretta negoziazione, per la compilazione
di assegni in euro, si avrà riguardo di seguire le seguenti
regole:
- gli importi in cifra vanno indicati separando con la virgola gli
euro dai centesimi
Ad esempio: l'importo 35 euro e 18 centesimi si indicherà 35,18
mentre i centesimi, anche se pari a zero si dovranno sempre indicare
Ad esempio: l'importo 46 euro si indicherà 46,00
- gli importi in lettere andranno indicati compilando compilando in
lettere il numero in euro, seguiti da una barra, e dal numero dei
centesimi espressi in cifre
Ad esempio: l'importo 35 euro e 18 centesimi si indica ***trentacinque/18****
Ad esempio : l'importo 46 euro si indica ****quarantasei/00****
- nel caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere
sarà ritenuto valido l'importo espresso in lettere |
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