Dapprima è necessario individuare i "tassi di conversione" fissi stabiliti dai Paesi Aderenti così come disciplinato dall'art.4 del Regolamento CE n.1103/97.
Dopodichè , visto il disposto dall'art.5 del citato Regolamento CE, si terrà conto che gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro, sono arrotondati in eccesso o per difetto al centesimo più vicino e se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà l'importo deve essere arrotondato per eccesso.
Questo vuol dire, ad esempio, che 1,114 è arrotondato a 1,11 mentre sia 1,115 che 1,116 sono arrotondati a 1,12.
Detto ciò , al fine di una corretta negoziazione, per la compilazione di assegni in euro, si avrà riguardo di seguire le seguenti regole:

- gli importi in cifra vanno indicati separando con la virgola gli euro dai centesimi
Ad esempio: l'importo 35 euro e 18 centesimi si indicherà 35,18 mentre i centesimi, anche se pari a zero si dovranno sempre indicare
Ad esempio: l'importo 46 euro si indicherà 46,00

- gli importi in lettere andranno indicati compilando compilando in lettere il numero in euro, seguiti da una barra, e dal numero dei centesimi espressi in cifre
Ad esempio: l'importo 35 euro e 18 centesimi si indica ***trentacinque/18****
Ad esempio : l'importo 46 euro si indica ****quarantasei/00****

- nel caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere sarà ritenuto valido l'importo espresso in lettere
 
 
 
Studio Professionale Dott.Andrea Milani